Con questa sentenza, il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, ha riconosciuto la validità ed efficacia di una clausola di stabilizzazione e di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, inserita in un accordo di prossimità siglato fra una società ed alcune OO.SS. in deroga alla clausola di contingentamento prevista nel CCNL di settore per le assunzioni a termine, e dopo aver acclarato la violazione di siffatta clausola in danno di una lavoratrice, ha disposto la costituzione ex art. 2932 c.c. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in attuazione della predetta pattuizione espressa contrattuale, unitamente al riconoscimento del risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, rappresentati nel caso de quo, dalle retribuzioni non corrisposte alla lavoratrice dalla data della mancata illegittima stabilizzazione sino alla pronunzia della relativa sentenza.