Con Ordinanza del 16.02.2022 la Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro, ritenendo meritevoli di accoglimento le censure ed eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera a difesa del lavoratore subordinato vittorioso all’esito del giudizio di primo grado, ha rigettato la richiesta della Società datrice di lavoro di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.
A giudizio della Corte meneghina, prescindendo da considerazioni in merito all’idoneità del mero periculum in mora a giustificare astrattamente la sospensione di cui all’art. 431 comma 3 c.p.c., l’asserita difficoltà che il datore di lavoro potrebbe incontrare nel recupero delle somme corrisposte all’ex dipendente ad esecuzione della sentenza di prime cure, e di cui potrebbe essere riconosciuto creditore in caso di accoglimento del gravame, non è sufficiente ad integrare gli estremi del periculum in mora laddove difetti la prova della sussistenza di indici concreti e sintomatici della impossidenza del lavoratore di risorse atte a soddisfare una pretesa restitutoria.