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Casi di successo

Reintegrato il lavoratore stante la nullità del licenziamento intimatogli in frode alla legge.

Nella vicenda in commento il lavoratore assistito dallo Studio Legale Riviera ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, stante l’accertata e dichiarata nullità del licenziamento comminatogli dalla società.

Deve essere reintegrato il dirigente di una pubblica amministrazione licenziato oltre lo spirare del termine per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso.

Il caso oggetto della sentenza in commento concerne un dipendente pubblico con qualifica dirigenziale, assistito dallo Studio Legale Riviera, coinvolto nella vicenda penale che aveva interessato una delle società presso le quali lo stesso era chiamato ad effettuare rituali controlli, accusato di aver omesso le segnalazioni di sua competenza.

Opposizione all’avviso di addebito inps, efficacia di altro e precedente giudizio e sospensione del decorso del termine di prescrizione.

La Sezione Lavoro della Corte di Appello di Brescia ha accolto le difese svolte dallo Studio Legale Riviera, rigettando l’appello proposto dall’Inps e quindi confermando la non debenza delle somme asseritamente dovute dalla professionista a titolo di contributi maturati in ragione della sua iscrizione alla Gestione Separata.

L’Inps emette l’Avviso di addebito in pendenza della causa di accertamento negativo promossa dalla società, destinataria dell’avviso, assistita dallo Studio Legale Riviera, e viene condannato alla rifusione delle spese di lite.

La Società assistita dallo Studio Legale Riviera ha ottenuto la condanna dell’Ente impositore alla rifusione delle spese di lite che la stessa ha dovuto sostenere per opporsi ad un avviso di addebito erroneamente emesso in pendenza di una causa dalla medesima promossa per l’accertamento dell’infondatezza della pretesa contributiva dell’Ente.

Inps condannato al pagamento delle spese processuali in favore della Società assistita dallo Studio Legale Riviera per averla costretta ad agire giudizialmente al fine di contrastare gli effetti di un avviso di addebito già affetto da vizio formale.

In pendenza della causa di accertamento negativo promossa dalla Società, preordinata ad ottenere la declaratoria di infondatezza della pretesa contributiva dell’Ente impositore oggetto del verbale di accertamento e notificazione, la medesima Società veniva resa destinataria, dapprima, dell’avviso di addebito e, successivamente, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Escluso il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato rivendicato nei confronti di una società assistita dallo Studio Legale Riviera.

La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, in accoglimento delle eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della società resistente, ha integralmente rigettato il ricorso mediante il quale una collaboratrice occasionale della società, addetta al telemarketing , rivendicava il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente corresponsione delle differenze retributive e contributive.

Riconoscimento giudiziale della legittimità del contratto di appalto anche in caso di intervenuta notifica di un verbale ispettivo di accertamento della presunta interposizione illecita di manodopera.

La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto le difese svolte dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della società committente di un appalto di servizi labour intensive,

Lo Studio Legale Riviera ottiene l’annullamento delle sentenze emesse dal Tribunale di Rovigo

Lo Studio Legale Riviera ottiene l’annullamento delle sentenze emesse dal Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro -, per l’omessa integrazione del contraddittorio con l’Inps, litisconsorte necessario.

Annullamento dell’avviso di addebito dell’INPS per intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali.

La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto l’opposizione, proposta dallo Studio Legale Riviera, avverso l’avviso di addebito con il quale l’INPS aveva intimato alla ricorrente il versamento di contributi asseritamente maturati in ragione della sua iscrizione alla Gestione Separata.

L’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario non giustifica l’assenza dal lavoro.

Deve ritenersi legittimo il provvedimento disciplinare della sospensione di due giorni dal lavoro e dalla retribuzione comminato dalla società – assistita dallo Studio Legale Riviera – nei confronti del proprio dipendente che, dopo aver chiesto ed ottenuto due giorni di permesso per l’asserita necessità di sottoporsi ad una visita medica, si rechi nel Regno Unito, in pendenza del periodo di emergenza sanitaria, e non possa rientrare tempestivamente al lavoro, con conseguente danno per l’azienda, stante l’obbligo, al suo rientro, di osservare il periodo di isolamento fiduciario prescritto dal DPCM già vigente al momento della sua partenza per l’estero.

È assente ingiustificato, e come tale licenziabile, il dipendente che ometta di presentarsi al lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi, nonostante il datore di lavoro non avesse disposto la sorveglianza sanitaria.

È valido il licenziamento comminato nei confronti del dipendente che, dopo essere stato assente per malattia per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi, ometta, una volta cessato lo stato morboso, di presentarsi al lavoro.

Svolgimento di mansioni superiori e diritto alle differenze retributive e contributive nel pubblico impiego contrattualizzato.

Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, e la Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, hanno confermato il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive e contributive derivanti dallo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria superiore, come delineata dal CCNL Comparto Sanità pubblica.

Aggressione fisica al collega fuori dall’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

Con questa sentenza pronunziata nella fase di opposizione del Rito Fornero, il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, ha confermato l’ordinanza precedentemente emessa nella fase di cognizione sommaria.

Doppio licenziamento e termini di impugnazione.

La sentenza concerne la fattispecie di mera creazione giurisprudenziale afferente la comminazione di un doppio licenziamento che nel caso de quo, trae origine e fondamento dai medesimi fatti che assumono però valenza giuridica ben distinta.

Superamento del periodo di comporto e condotta del datore di lavoro.

Il comportamento concludente del datore di lavoro può integrare gli estremi della rinuncia tacita ad avvalersi del verificatosi superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.

Violazione della clausola di stabilizzazione e diritto di precedenza alla assunzione a tempo indeterminato prevista in un accordo di prossimità, costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e contestuale risarcimento del danno subito.

Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, ha riconosciuto la validità ed efficacia di una clausola di stabilizzazione e di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, inserita in un accordo di prossimità siglato fra una società ed alcune OO.SS.

Illegittimita’ di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per errata applicazione dei criteri di scelta previsti per legge.

Con questa ordinanza, il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, statuiva l’illegittimità di un licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo, a fronte di un calo di fatturato subito dal datore di lavoro, stante la mancata corretta applicazione dei criteri di scelta previsti per legge.

È ritorsivo il licenziamento volto a reprimere le rivendicazioni del dipendente.

Il licenziamento per giusta causa comminato a fronte delle rivendicazioni, peraltro legittime, svolte dal prestatore di lavoro (afferenti, a titolo esemplificativo, la retribuzione delle ore di lavoro di straordinario svolte) è da ritenersi ritorsivo.

Il pericolo di irrecuperabilità delle somme non giustifica la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

Con Ordinanza del 16.02.2022 la Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro, ritenendo meritevoli di accoglimento le censure ed eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera a difesa del lavoratore subordinato vittorioso all’esito del giudizio di primo grado, ha rigettato la richiesta della Società datrice di lavoro di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

Il socio di maggioranza di società di capitali può essere assunto alle dipendenze della medesima società.

Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 35/2022 pubblicata in data 09.02.2022, in accoglimento del ricorso depositato dallo Studio Legale Riviera, ha accertato e dichiarato l’invalidità del verbale mediante il quale l’Inps, sulla scorta della ravvisata incompatibilità, aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con una società di capitali, nella specie una s.r.l., per l’intero lasso temporale durante il quale il dipendente aveva, contestualmente, ricoperto il ruolo di socio di maggioranza della medesima società, detenendo il 90% del capitale sociale.

Ultimo precedente dello Studio Legale Riviera: impugnazione dell’avviso di pagamento Inps e conferma della legittimità e validità delle pattuizioni intercorse tra le parti.

Il Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, ad integrale accoglimento del ricorso di accertamento negativo promosso dalla Società patrocinata dallo Studio Legale Riviera, ha ritenuto che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro avesse errato nella riqualificazione del rapporto di lavoro, da autonomo ed occasionale in lavoro subordinato.

La Sezione Lavoro della Corte D’Appello di Milano conferma il licenziamento ritorsivo.

La Corte di Appello di Milano – Sezione Lavoro, avvalorando integralmente la sentenza del Giudice di prime cure, ha respinto tutti i motivi di gravame proposti dal datore di lavoro e riconosciuto la fondatezza delle censure svolte dallo Studio Legale Riviera in ordine all’illegittimità del licenziamento comminato al dipendente ed al carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo.

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