È valido il licenziamento comminato nei confronti del dipendente che, dopo essere stato assente per malattia per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi, ometta, una volta cessato lo stato morboso, di presentarsi al lavoro, a nulla valendo la circostanza che il datore di lavoro non gli avesse fissato la visita di sorveglianza sanitaria contemplata dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter preordinata a verificare l’idoneità alla mansione ai fini della tutela della sua incolumità e della salute.
In questi termini si è recentemente espressa la Suprema Corte – Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 29756/2022 pubblicata in data 12.10.2022, che, ponendosi in linea con l’indirizzo già sostenuto nella pronuncia n. 7566/2020, ha ribadito che l’omessa comunicazione della visita di sorveglianza sanitaria giustifica unicamente l’astensione ex art. 1460 c.c., da parte del dipendente, dall’esecuzione delle mansioni svolte prima dell’inizio dell’assenza, ma non altresì la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro, nell’attesa della visita medica, disporre l’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell’impresa.