In pendenza della causa di accertamento negativo promossa dalla Società, preordinata ad ottenere la declaratoria di infondatezza della pretesa contributiva dell’Ente impositore oggetto del verbale di accertamento e notificazione, la medesima Società veniva resa destinataria, dapprima, dell’avviso di addebito e, successivamente, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
La Società, per l’effetto, si trovava costretta a radicare due ulteriori giudizi al fine di contrastare le avversarie pretese e scongiurare il rischio della paventata ipoteca.
Solo in sede di costituzione nel giudizio da ultimo radicato, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l’Inps riconosceva che l’avviso di addebito era affetto da vizio formale, in quanto emesso in pendenza della succitata causa di accertamento negativo, e ne comunicava l’intervenuto annullamento in autotutela con conseguente sgravio, comunque successivo all’instaurazione del giudizio.
La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, in accoglimento delle eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della Società ricorrente, ha ritenuto che, fermo restando l’intervenuta cessazione della materia del contendere, la circostanza che l’annullamento dell’avviso di addebito fosse cronologicamente successivo all’opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, aveva imposto alla Società di agire in giudizio per paralizzare gli effetti pregiudizievoli della comunicazione ricevuta e ciò sebbene l’Inps, sin dall’instaurazione del primo giudizio di accertamento negativo, fosse consapevole del vizio formale che avrebbe poi condotto all’annullamento dell’avviso.