Con questa ordinanza, il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, statuiva l’illegittimità di un licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo, a fronte di un calo di fatturato subito dal datore di lavoro, stante la mancata corretta applicazione dei criteri di scelta previsti per legge.
In particolare, dato atto che, la società datrice di lavoro ha svariate unità locali, il Giudice ha ravvisato una violazione nell’applicazione dei criteri di scelta, fondamentali per individuare il lavoratore licenziare, per omessa comparazione di tutte le maestranze presenti nelle svariate unità locali, con contestuale indicazione del lavoratore che, in realtà, avrebbe dovuto essere licenziato.