La sentenza concerne la fattispecie di mera creazione giurisprudenziale afferente la comminazione di un doppio licenziamento che nel caso de quo, trae origine e fondamento dai medesimi fatti che assumono però valenza giuridica ben distinta, da un lato quale infrazione disciplinare e dall’altro, quale impossibilità sopravvenuta di svolgimento della prestazione lavorativa.
Pertanto, ad un primo licenziamento per giusta causa, seguiva la comminazione di un secondo licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione. A fronte della legittima e valida comminazione di un doppio licenziamento, il lavoratore a mezzo del proprio sindacato provvedeva ad impugnare stragiudizialmente unicamente il secondo licenziamento, incorrendo pertanto nella insanabile decadenza dalla impugnazione guidiziale del primo licenziamento, e conseguente, all’integrale rigetto della domanda giudiziale proposta.