Nel caso in esame, recentemente deciso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, la Società assistita dallo Studio Legale Riviera ha ottenuto la condanna dell’Ente impositore alla rifusione delle spese di lite che la stessa ha dovuto sostenere per opporsi ad un avviso di addebito erroneamente emesso in pendenza di una causa dalla medesima promossa per l’accertamento dell’infondatezza della pretesa contributiva dell’Ente.
Attività difensiva, quella espletata dalla Società, peraltro acuita dalla necessità di prendere posizione sulla domanda riconvenzionale formulata dall’Ente impositore in sede di costituzione in giudizio, pur nella consapevolezza, in capo a quest’ultimo, del vizio formale dell’avviso di addebito che avrebbe condotto, dopo pochi giorni, al suo annullamento in autotutela.
Il Giudice, pertanto, rilevata la soccombenza dell’Inps, ha escluso la sussistenza di qualsivoglia motivo per la compensazione delle spese di lite.