Mediante l’allegata sentenza la Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto l’opposizione, proposta dallo Studio Legale Riviera, avverso l’avviso di addebito con il quale l’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – aveva intimato alla ricorrente il versamento di contributi asseritamente maturati in ragione della sua iscrizione alla Gestione Separata.
Come è stato rilevato dal Giudice del Lavoro, l’asserito diritto di credito dell’Ente previdenziale doveva ritenersi estinto per l’intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, decorrente dall’ultimo giorno utile ai fini del versamento dei contributi.
Lo stesso Giudice ha avuto cura di evidenziare, concordando con le eccezioni sollevate sul punto dallo Studio Legale Riviera, che, ai fini dell’individuazione del dies a quo, non rileva la data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolare della posizione assicurativa, che integra gli estremi di una mera dichiarazione di scienza, e che l’omessa compilazione del quadro RR della succitata dichiarazione non può profilarsi come doloso occultamento di debito, ex art. 2941 n. 8 c.c., idoneo a determinare la sospensione della prescrizione, allorquando, come nel caso in esame, il credito sia comunque evincibile da altre parti della dichiarazione correttamente compilate.