Con la presente sentenza di secondo grado,viene rimarcato che, il comportamento concludente del datore di lavoro, posto in essere prima della comminazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto, con una pluralità di condotte, può integrare gli estremi della rinuncia tacita ad avvalersi del verificatosi superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, e conseguentemente, stante la legittima aspettativa insorta a favore del lavoratore di prosecuzione del rapporto di lavoro, comportare la declaratoria di illegittimità del successivo licenziamento comminato.