Con l’allegata sentenza, la Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto le difese svolte dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della società committente di un appalto di servizi labour intensive, respingendo integralmente, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, la richiesta del dipendente-ricorrente di ottenere l’accertamento della non genuinità degli appalti intercorsi tra la succitata committente ed una pluralità di cooperative di cui lo stesso era stato dipendente e, per l’effetto, la costituzione di un rapporto lavorativo direttamente in capo alla stessa società committente.
In primo luogo, condividendo l’eccezione preliminare sollevata dallo Studio Legale Riviera, il Giudice adito ha dichiarato, seppur limitatamente ai contratti più risalenti, l’intervenuta decadenza del lavoratore dalla possibilità di chiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto lavorativo in capo ad un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, vale a dire la società committente, rilevando come questi avesse disatteso il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lettera d) della L. n. 183/2010, la cui applicazione, nonostante il richiamo all’art. 6 della L. n. 604/1966, non deve ritenersi circoscritta all’ipotesi in cui sia intervenuto un licenziamento.
Il ricorrente aveva quindi l’onere, entro il prescritto termine di 60 giorni decorrente dalla cessazione di ogni rapporto lavorativo, di impugnare ciascuno dei contratti di lavoro intercorsi con le cooperative.
Appurata l’osservanza del termine unicamente con riguardo all’ultimo contratto di lavoro, impugnato in costanza del suo svolgimento, il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all’onere di provare le circostanze di fatto comprovanti la natura non genuina dell’appalto.
Al contempo, le risultanze istruttorie testimoniali hanno confermato che, in ossequio all’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, l’organizzazione dei mezzi necessari era integralmente in capo all’appaltatore e che la committente non esercitava interventi dispositivi e di controllo, a nulla valendo le mere richieste attinenti all’effettiva esecuzione del risultato del lavoro commissionato, cosicchè l’appalto doveva ritenersi lecito, con conseguente rigetto delle domande di parte ricorrente.
Nel pronunciare siffatta sentenza il Tribunale di Brescia ha finanche escluso la rilevanza delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione dell’ITL di Brescia, mediante il quale era stata ravvisata un’interposizione illecita di manodopera, giacchè in esso i verbalizzanti avevano riportato circostanze non direttamente accertate bensì apprese dalle dichiarazioni rese da soggetti non identificabili nel verbale (i nominativi erano stati cancellati), e di cui era stata finanche omessa l’allegazione.