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Reintegrato il lavoratore stante la nullità del licenziamento intimatogli in frode alla legge.

Nella vicenda in commento il lavoratore assistito dallo Studio Legale Riviera ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, stante l’accertata e dichiarata nullità del licenziamento comminatogli dalla società.

Con ricorso presentato dal lavoratore per il tramite dello Studio Legale Riviera veniva infatti impugnato il provvedimento espulsivo comminato per asserita giusta causa dalla società datrice di lavoro eccependone la nullità, annullabilità, illegittimità invalidità ed inefficacia sotto diversi profili, fra cui la violazione del disposto di cui all’art. 1334 c.c. in quanto in frode alla legge ed in subordine dell’art. 1345 c.c. per violazione di norma imperativa di legge.

Sul punto lo Studio Legale Rivera aveva infatti eccepito come la società datrice di lavoro avesse provveduto invero al licenziamento nei confronti di tutti i lavoratori in forza, ad eccezione di uno, di tal che l’asserita giusta causa, imputata nel licenziamento comminato nei confronti del lavoratore assistito dallo studio, costituiva un mero espediente per eludere la normativa afferente ai licenziamenti collettivi.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, accogliendo quindi le eccezioni sollevate dal lavoratore per il tramite dello Studio Legale Riviera, accertata la natura elusiva del fine perseguito dalla società con la comminazione del provvedimento espulsivo, dichiarava il licenziamento nullo poiché solo apparentemente disciplinare, condannando la società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

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